Statuto dell’Associazione
“FIBONACCI”
(L’ASSOCIAZIONE)
Articolo 1
Denominazione – Durata – Sede
È costituita l’Associazione di Promozione Sociale “Fibonacci” A.P.S. – Ente del Terzo Settore che agisce ed opera in base al Decreto Legislativo 117/2017 ss.mm.ii. (Codice del Terzo Settore) nonché nel rispetto degli artt. 36 e ss. del Codice Civile.
L’Associazione non ha scopo di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.
A decorrere dall’avvenuta iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l’Associazione potrà utilizzare la denominazione di “Associazione di Promozione Sociale” (o “APS”) o Ente del Terzo Settore (“ETS”) e spenderla nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico in ossequio agli artt. 12 e 35 del CTS, a seguito dell’iscrizione e riconoscimento di tale qualifica nel RUNTS.
L’Associazione ha sede legale in Via Tor De’ Schiavi,151 Scala A int.3 – 00172 Roma ed ha durata illimitata, nel pieno rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Articolo 2
Finalità e scopo
L’Associazione è apartitica ed opera nel rispetto dei principi della Costituzione italiana – quali la democraticità ed uguaglianza nella struttura, le pari opportunità tra uomini e donne anche nell’elettività delle cariche associative, la libertà e la dignità dell’uomo, la gratuità delle cariche sociali – con lo scopo di promuovere la digitalizzazione come ponte fra le generazioni e i popoli, quale strumento per abbattere le disuguaglianze socio-economiche e favorire l’accesso alla cultura, alla formazione ed all’informazione della rete globale di ogni individuo, senza discriminazione alcuna.
FIBONACCI A.P.S. si pone come finalità ed obiettivi quelli di creare infrastrutture digitali per la diffusione della rete in ogni località, per ridurre il digital divide ed ogni ostacolo per il consumatore-utente di poter accedere liberamente alla rete internet ed alle nuove tecnologie, mediante un’adeguata sensibilizzazione, formazione ed informazione con lo scopo di diffondere la cultura digitale per la qualificazione delle competenze di ogni individuo o delle Organizzazioni sia private che pubbliche, con il fine di offrire abilità professionali e tecniche utili al mercato del lavoro.
L’Associazione si prefigge, inoltre, l’obiettivo di indirizzare e condividere percorsi di certificazione che siano di supporto ad una creazione etica delle competenze digitali ed informatiche mediante anche la creazione e l’impiego di infrastrutture digitali in ambito sportivo, agricolo, artistico e che favoriscano il rispetto e la tutela dell’ambiente, dei diritti civili, degli animali.
Mediante il rafforzamento della cultura della digitalizzazione, l’Associazione FIBONACCI persegue, inoltre, l’obiettivo di porsi come ponte di congiunzione e collegamento tra le generazioni: il supporto alla generazione degli adulti attraverso la cooperazione e corroborazione delle nuove generazioni a scopo sociale, è uno degli scopi primari alla base del presente Statuto.
L’Associazione, infine, si pone come obiettivo quello di rafforzare la cultura della tecnologia quale ponte di congiunzione e collegamento tra le religioni e le etnie di tutto il mondo, con il fine di contribuire ai principi della tolleranza, della fratellanza e della pace nel mondo mediante l’impiego della tecnologia nella qualificazione delle competenze per il “know how” necessario alla comprensione e coesistenza sociale pacifiche, creando e rafforzando le interazioni con partner di mercato, con enti, con la Pubblica Amministrazione e con professionisti IT nel mondo.
L’Associazione, infine, si pone come finalità quella di valorizzare la propria presenza su tutto il territorio nazionale, europeo ed internazionale per permettere a tutti i cittadini, professionisti ed Istituzioni di potersi rendere attori dell’era digitale contribuendo alla sua crescita, con il fine precipuo di usufruire dei vantaggi dell’innovazione tecnologica e sociale.
L’Associazione potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il raggiungimento dei propri fini.
L’Associazione potrà esercitare, altresì, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, le attività marginali previste dalla legislazione vigente ovvero attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale.
L’Associazione è aperta a chiunque condivida lo spirito della stessa ed i principi di solidarietà.
L’associazione potrà istituire altre sedi, in altri Paesi europei ed extraeuropei, realtà associative nazionali giuridicamente autonome con la denominazione FIBONACCI. Esse dovranno condividere i valori, lo spirito solidaristico, lo Statuto ed i Regolamenti interni nonchè le finalità dell’Associazione e partecipare, nei modi e nelle forme che saranno concordemente definiti, alla loro diffusione e realizzazione.
Articolo 3
Attività di interesse generale
L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 117/2017:
- lett. d): educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e): interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lett. f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- lett. g): formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. h): ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. k): organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- lett. m): servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lett. n): cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. p): servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- lett. s): agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lett. v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.
Articolo 4
Attività diverse
L’Associazione può perseguire, altresì, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui al precedente articolo, ai sensi dell’articolo 6, D. Lgs. 117/2017 e nel rispetto delle disposizioni attuative del decreto interministeriale n. 177 del 26 luglio 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali recante il “Regolamento ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), concernente l’in-dividuazione di criteri e limiti delle attività diverse” e ss.mm.ii.
La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell’assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.
Altre iniziative utili al raggiungimento degli scopi prescritti dell’Associazione potranno essere decise in base alle esigenze ed alle necessità della struttura organizzativa.
L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini potrà partecipare a Consorzi nazionali ed internazionali, ad Associazioni temporanee o ad altre Associazioni ed a Società e ad altre associazioni con oggetto analogo o complementare al proprio.
Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
(I SOCI)
Articolo 5
Ammissione del Socio – Categorie di Soci – Quota associativa
Sono associati di FIBONACCI tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, previo versamento della quota associativa, nel rispetto del presente Statuto, facciano richiesta di adesione all’Associazione.
Il rapporto associativo non ha limiti di durata temporale, fatta salva la decadenza conseguente al mancato versamento annuale delle quote associative, approvate dal Consiglio Direttivo mediante uno specifico regolamento interno.
Può aderire all’associazione ogni soggetto, cittadino italiano o straniero, senza alcuna limitazione o discriminazione politica, religiosa, etnica, di genere, di età o economica.
La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull’accoglimento o il rigetto dell’ammissione dell’aspirante. Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all’accettazione della domanda d’iscrizione è insindacabile.
La richiesta di adesione all’associazione si considera approvata con la consegna della tessera secondo i regolamenti approvati su base annuale dal Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all’interessato specificandone i motivi. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
a) Fondatori
b) Ordinari
c) Onorari.
Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo;
Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative;
Soci onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del CD.
La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale, non è rimborsabile e non rivalutabile.
Sono ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Le persone giuridiche, che facciano richiesta di ammissione all’Associazione, sono rappresentate dal proprio Presidente legale rappresentante ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
Articolo 6
Diritti e doveri
Tutti i soci hanno uguali diritti. In particolare, hanno il diritto:
- di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione;
- di partecipare alle assemblee con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- di essere eletti alle cariche sociali;
- di esaminare i libri sociali, mediante espressa domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo di 30 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la Sede dell’Associazione (legale o operativa) comunicata all’associato alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo;
- di svolgere il lavoro comunemente concordato;
- diritto di recesso anche senza preavviso e senza giusta causa, nonché tutti i diritti e doveri contemplati dalle disposizioni di legge applicabili, dai regolamenti o codici etici emanati dal Consiglio Direttivo. In tal caso, la quota associativa versata non è rimborsabile;
- diritto di denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo. L’Associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.
L’iscrizione a FIBONACCI può essere fatta anche per via telematica e attraverso pagamenti digitali. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
Il Socio ha il dovere di:
a) attivarsi per l’affermazione e la realizzazione dei principi contenuti nello Statuto;
b) osservare lo Statuto ed i Regolamenti nonché adempiere le decisioni legalmente assunte dagli organi statutari;
c) versare la quota di iscrizione entro il termine stabilito e nel rispetto delle norme regolamentari vigenti;
d) partecipare costantemente ed attivamente alla vita e alle attività dell’Associazione come riunioni, manifestazioni ed altre iniziative, cooperando costantemente al suo potenziamento morale e materiale ed all’elaborazione delle sue decisioni;
e) mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica e si ponga in contrasto con gli scopi dello Statuto e le deliberazioni adottate e che sia riguardoso verso gli altri soci e gli organi statutari dell’associazione.
Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.
Articolo 7
Perdita o sospensione della qualità di Socio – Provvedimento di espulsione
La qualità di socio si perde:
a) per decesso;
b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
d) per esclusione;
e) a seguito di scioglimento dell’Associazione.
Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.
La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all’Assemblea.
(ORGANI SOCIALI)
Articolo 8
Organi sociali e cariche elettive
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione;
c) il Presidente ed i Vice Presidenti;
d) l’Organo di Controllo;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
Articolo 9
Assemblea dei soci
L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. Nell’Assemblea dei Soci hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
L’Assemblea viene convocata dagli amministratori, almeno una volta l’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione del bilancio/rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo. L’Assemblea viene convocata, inoltre, dagli amministratori quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica.
Per convocare l’Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l’ora della prima convocazione ed il giorno e l’ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.
Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante annuncio scritto ad ogni Socio per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell’Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell’adunanza. L’avviso verrà inoltrato all’indirizzo risultante dal Libro dei Soci.
L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora e sede della convocazione; l’ordine del giorno con i punti oggetto del dibattimento.
L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Articolo 10
Assemblea Ordinaria: Funzioni e compiti
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. È consentita l’espressione del voto per delega. Ciascun socio può essere latore di massimo due deleghe.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea.
All’Assemblea è possibile partecipare mediante mezzi di telecomunicazione.
L’Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
– nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
– nomina e revoca, quanto previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
– discute ed approva il bilancio preventivo e il bilancio/rendiconto economico f. consuntivo;
– definisce il programma generale annuale di attività;
– determina l’ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
– discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
– delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
– decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell’art. 7.
– discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno.
Articolo 11
Assemblea Straordinaria
L’Assemblea straordinaria è convocata ogni qual volta se ne verifichi la necessità nonché per:
– deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
– deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
Articolo 12
Consiglio Direttivo/Organo di Amministrazione: Funzioni e Compiti
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, nominati dall’Assemblea; esso si rinnova ogni cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori dei Conti.
La convocazione è fatta mediante annuncio scritto inviato per posta, fax o posta elettronica e con avviso da affiggere nella Sede dell’Associazione e/o negli eventuali luoghi in cui essa svolge le attività almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell’Assemblea dei soci.
Nello specifico:
– elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
– elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
– nomina il tesoriere e il segretario;
– attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
– predispone all’Assemblea il programma annuale di attività;
– presenta annualmente all’Assemblea per l’approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
– conferisce procure generali e speciali;
– instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
– propone all’Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell’Associazione e degli organi sociali;
– riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
– ratifica e respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
– delibera in ordine all’esclusione dei soci come da art. 7.
In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.
Articolo 13
Il Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario ed in subordine dal Vice Presidente Tesoriere.
In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.
Il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni è affiancato da tre Vicepresidenti cui sono assegnate le seguenti mansioni di:
- Vice Presidente vicario
- Vice Presidente con funzioni di Tesoriere
- Vice Presidente con funzioni di Segretario
Articolo 14
Il Vice Presidente vicario
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.
Articolo 15
Il Tesoriere
Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Articolo 16
Il Segretario
Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
Articolo 17
Organo di Controllo
È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. L’Organo di Controllo è composto da un revisore legale iscritto al relativo registro.
Gli adempimenti propri dell’Organo di Controllo sono:
– vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
– vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
– esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
– attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14.
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Articolo 18
Revisore Legale dei Conti
È nominato (solo al superamento dei limiti di legge previsti) nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
Articolo 19
Collegio dei Probiviri
Il collegio dei Probiviri costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione.
I Probiviri sono nominati dall’Assemblea in un numero di tre, durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.
La carica di Proboviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti.
Compiti del Collegio dei Probiviri:
– decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all’Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
– parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD nei casi previsti dall’art. 7.
(NORME SUL PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE E SUL BILANCIO DI ESERCIZIO)
Articolo 20
Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, presenta per l’approvazione all’Assemblea ordinaria: la relazione morale, il rendiconto economico e finanziario dell’esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso.
Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
a) quote associative e contributi di simpatizzanti;
b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
Il patrimonio sociale è costituito da:
a) beni immobili e mobili;
b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
c) donazioni, lasciti o successioni;
d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione.
Articolo 21
Bilancio Sociale ed informativa sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
Articolo 22
Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso dall’Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell’art. 11 del presente statuto.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività, sentito l’organismo di controllo, e previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del D. Lgs. 117/2017, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
(NORME SUL VOLONTARIATO)
Articolo 23
Dei volontari e dell’attività di volontariato
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. 4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Articolo 24
Dei volontari e delle persone retribuite
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati 17.
(I LIBRI SOCIALI)
Articolo 25
Libri sociali e registri
L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato. L’Associazione ha inoltre l’obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L’Associazione deve, infine, tenere il registro dei volontari.
(DISPOSIZIONI FINALI)
Articolo 26
Norma di rinvio
Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione e le eventuali norme regolamentari o statutarie in contrasto non sono efficaci nei confronti della struttura nazionale e dei soci.
Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del codice civile.
Le disposizioni del presente statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del registro unico nazione del terzo settore e/o iscrizione/migrazione dell’associazione nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, i medesimi registri verranno istituti e sarà operante ai sensi di legge e/o l’associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.
ROMA, 23.11.2021